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Rimborso fiscale – colpa perseguibile

La C.T.P. di Brescia, con sentenza n. 297/4/2019, ha ravvisato la colpa grave da parte dell’Ufficio Finanziario che ostacola il rimborso dovuto al contribuente.
Se il Fisco si oppone durante il giudizio a una richiesta di rimborso che riconosce spettante, interponendo un ostacolo di tipo procedurale privo dei presupposti di legge, si verifica un abuso dello strumento processuale che giustifica la condanna per colpa grave, prevista dall’articolo 96, comma 3, del c.p.c., perseguibile di sanzione pecuniaria per responsabilità processuale aggravata.