La donazione di denaro effettuata all’estero da donante non residente a favore di beneficiario residente e depositata su un conto estero non è soggetta a imposta di donazione e nemmeno agli obblighi di registrazione, sanciti dall’art. 55 Del d. Lgs. N. 346/1990 (Interpello n. 310/2019).
L’agenzia delle entrate ribadisce il principio di territorialità contenuto nell’art. 2 Del dlgs. 346/1990, Che rende imponibili i trasferimenti per donazione relativi a beni e diritti effettuati da donante residente (indipendentemente dalla collocazione dei beni) e quelli effettuati da donante non residente in caso di beni esistenti sul territorio nazionale.
Donazioni estere
Agosto 07, 2019 14:22 pm