La corte di cassazione -sentenza 9.08.2019, N. 21295- ha affermato che l’amministratore unico di una società, qualora svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa, è soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale inps dei commercianti.
In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto alla gestione separata inps.
Amministratore unico – contributi previdenziali
Agosto 27, 2019 14:28 pm