La C.T.R. Del piemonte, con sentenza n. 757/3/2019 Depositata in data 11.6.2019, Ha statuito che l’accertamento fiscale esecutivo (comprendente la maggior imposta e la riscossione coattiva – legge n. 111/2011 notificato per posta, tramite raccomandata anzichè ufficiale giudiziario, è giuridicamente inesistente e la tempestiva proposizione del ricorso non sana il difetto di legittimità, trattandosi di elemento costitutivo della validità dell’atto.
Accertamento esecutivo spedito per posta – inesistenza
Luglio 01, 2019 14:17 pm